Validita' carta identità_CARTACEA

La carta  d’identità  rilasciata su  modello cartaceo, indipendentemente  dalla  scadenza riportata nel documento, cesserà di essere valida per l’espatrio dal 03 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n....
Data:

1 luglio 2025

Tempo di lettura:

1 min

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La carta  d’identità  rilasciata su  modello cartaceo, indipendentemente  dalla  scadenza riportata nel documento, cesserà di essere valida per l’espatrio dal 03 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019.
Si invitano i/le cittadini/e in possesso della carta  d’identità  cartacea a  controllare la scadenza riportata: nel caso la scadenza fosse successiva a  l 03 agosto 2026,  sono invitati/e  a  recarsi  per  tempo all’Ufficio Anagrafe per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica.
Per  i  residenti  in  Italia in possesso  di  una carta d'identità  cartacea  è  possibile in ogni caso procedere, anche prima del  03.08.2026,  al  rilascio di  una  nuova  carta d’identità  che  sarà  esclusivamente  una  Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per  prenotare  il  rinnovo contattare l'ufficio  anagrafe  al  numero 0125/53646.
COSA  SERVE:
- una  fototessera recente,  non antecedente  a  6 mesi di tempo e comunque mai la stessa foto della precedente carta d’identità, conforme alle norme ICAO
- la  vecchia carta  d'identità  (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, serve  anche  la  denuncia in originale presentata alle forze dell'ordine e altro documento di riconoscimento)
- il codice fiscale.
- per i  minori  italiani,  in caso di  richiesta della carta d’identità  valida  per l’espatrio,  è  richiesta la presenza del minore e  di entrambi i  genitori  muniti del  proprio documento di riconoscimento.
Qualora i genitori, per vari motivi, non riescano ad essere presenti assieme, per la validità dell'espatrio della carta d'identità  del  minorenne il  genitore  "mancante"  il  giorno dell' appuntamento  dovrà  compilare  il  modulo di assenso in calce alla presente pagina internet e  quindi  l'operatore  acquisirà tale modello al posto della firma in presenza del genitore “assente”. 
Se uno dei due genitori è invece irreperibile o non consenziente, occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente. 
Per  il  minorenne figlio di  genitore vedovo  o  riconosciuto da un unico genitore è necessaria la sola firma di chi esercita la potestà genitoriale. 

A cura di

Ultimo aggiornamento pagina: 30/05/2025 11:23:11

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